Descrizione
Tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, aree incolte, aree edificabili non utilizzate, aree pertinenziali, giardini, cortili e superfici comunque interessate da vegetazione, ricadenti nel territorio comunale, nonché gli enti pubblici e privati responsabili
della gestione e manutenzione di aree, strade e boschi, ciascuno per le rispettive competenze, sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:
1. Pulizia delle aree prospicienti strade e infrastrutture:
- Entro il 31 maggio 2026, con obbligo di mantenimento fino al 30 settembre 2026, è fatto obbligo di procedere alla pulizia, allo sfalcio della vegetazione e alla rimozione di sterpaglie, rovi e materiale secco:
- nelle aree adiacenti alle strade comunali ed extraurbane;
-nelle aree confinanti con abitazioni, infrastrutture e insediamenti produttivi.
- La vegetazione dovrà essere rimossa per una profondità idonea a garantire la sicurezza della circolazione ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada e a prevenire la propagazione di incendi.
2. Realizzazione fasce protettive (precese)
- entro il 31 maggio 2026, i proprietari di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, nonché di colture arboree, devono realizzare lungo tutto il perimetro del fondo fasce protettive prive di vegetazione, di larghezza non inferiore a 15 metri.
- i gestori di superfici boscate devono provvedere, entro il medesimo termine, alla ripulitura e manutenzione dei viali parafuoco.
- nei campi cerealicoli le fasce di almeno 15 metri devono essere realizzate contestualmente alla mietitrebbiatura e comunque non oltre il 15 luglio 2026.
- è obbligatoria la rimozione di residui vegetali, materiale legnoso secco e ramaglie, anche derivanti da piante disseccate.
3. Interventi sostitutivi in danno
In caso di inadempimento, l’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio agli interventi necessari per la messa in sicurezza, con addebito integrale delle spese sostenute ai soggetti obbligati, ai sensi della normativa vigente.
4. Disciplina abbruciamenti
La regolamentazione del divieto di abbruciamento e delle prescrizioni relative al periodo di massima pericolosità sarà oggetto di separato provvedimento in conformità alla normativa regionale e prefettizia.
5. Sanzioni
L’inadempimento alle disposizioni della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
- da € 500,00 a € 5.000,00 ai sensi dell’art. 10, comma 6, della L. 353/2000 e dell’art. 3 L.R. Puglia 38/2016;
- da € 173,00 a € 694,00 per violazione dell’art. 29 del D.Lgs. 285/1992.
Qualora l’inosservanza integri violazione di un provvedimento legalmente dato per ragioni di sicurezza pubblica e non sia già prevista specifica sanzione amministrativa, si applica l’art. 650 c.p. Resta ferma la responsabilità penale nei casi di incendio, ai sensi dell’art. 423-bis c.p. e delle altre
disposizioni vigenti.
6. Vigilanza e controlli
La Polizia Locale, unitamente alle altre Forze dell’Ordine, è incaricata della vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza, con facoltà di:
- effettuare sopralluoghi;
- irrogare sanzioni amministrative;
- redigere relazioni per l’attivazione degli interventi in danno;
- segnalare all’Autorità Giudiziaria eventuali violazioni penalmente rilevanti.